LA PATENTE NAUTICA
Il codice della nautica prevede tre categorie di patenti nautiche:
Categoria A: comando e condotta di natanti e imbarcazioni da
diporto;
Categoria B: comando delle navi da diporto;
Categoria C: Direzione nautica di natanti e imbarcazioni da
diporto.
Tali abilitazioni sono rilasciate ai soggetti portatori di alcune
patologie, ma i requisiti e le modalità per conseguirle devono
essere ancora stabilite.
La patente nautica è obbligatoria nei seguenti casi:
1) Per la navigazione con natante e imbarcazioni nelle acque interne
e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando
a bordo sia installato un motore con potenza superiore a 30 kW (pari
a 40.8 Cv) e, comunque, con cilindrata superiore a 750 cc, se a
carburazione a due tempi o a 1000 cc, se a carburazione a 4 tempi
fuoribordo, o se a iniezione diretta; o a 1300 cc, se a carburazione
a 4 tempi entrobordo o a 2000 cc, se a motore diesel; ciò vuol dire
che se la potenza massima rientra nella norma, cioè è uguale o
inferiore a 40.8 Cv, ma la cilindrata supera quelle indicate sopra
scatta l'obbligo della patente, e viceversa.
2) Per tutte le unità in navigazione oltre le sei miglia dalla
costa, indipendentemente dalla motorizzazione.
3) per la condotta delle moto d'acqua, senza tener conto della
potenza del motore;
4) per esercitare lo sci nautico, indipendentemente dalla potenza
del propulsore.
Ricordiamo che quando il limite della potenza massima senza patente
fu portato da 25 a 75 HP, con un decreto legge in iter modificato
all'uopo dal ministro Caravale - provvedimento che fu reiterato
molte volte, fino a prendere il
n. 535, del 21.10.96 (G.U. n 248 del 22.10.96) e poi approvato
con la legge di conversione
n. 647 del 23.12.96 (G.U. n. 300 del 23.12.96), però col limite
ridotto a 40.8 HP - si levò un coro di proteste talmente alto da
costringere il Ministro a fare marcia indietro. Il provvedimento si
è dimostrato invece efficace, elevando le dimensioni e quindi la
sicurezza dei natanti (e di quelle imbarcazioni che venivano
utilizzate come natanti proprio per non dover prendere la patente
nautica) senza che si siano minimamente verificati quegli incidenti
e quegli inconvenienti evocati da tante cassandre, abilmente
sollecitate da chi invece aveva interessi corporativi. Siamo
convinti che nessun inconveniente si sarebbe manifestato se il
limite fosse restato a 75 HP, perché, ai fini della vera sicurezza,
legando la potenza minima e massima al peso dell'unità e alla
maggiore età del conduttore, come proposto da Nautica, la
pericolosità non sarebbe cresciuta, mentre si sarebbe ulteriormente
incrementata la sicurezza della navigazione su mezzi che devono
fuggire il maltempo e non necessariamente doverlo affrontare, con
tutti i rischi che ciò comporta. - Purtroppo c'è tanta gente che
pontifica per politica dietro a un tavolino cercando di crearsi
centri di potere e... di guadagno e che spesso non ha mai messo
piede su una barca e nulla comprende delle esigenze di chi va in
barca. Ma ormai il limite dei 30 KW (o 40.8 HP), accettato da tutti,
non ha dato luogo a inconvenienti e non se ne prevede per ora la
modifica, in attesa di una direttiva comunitaria per il
riavvicinamento delle norme in materia di abilitazione.
Patenti e distanze di navigazione
Ancora una volta richiamiamo l'attenzione del lettore sul fatto che,
grazie alle nuove normative, per la patente, come per le dotazioni
di sicurezza, vige il principio della distanza di navigazione dalla
costa, cioè il tipo di patente da possedere non è riferito
all'abilitazione dell'unità sulla quale ci si trova, ma alla
effettiva distanza dalla costa ove la navigazione viene
effettivamente svolta, fermo restando che nessun mezzo a motore
può essere condotto senza patente quando la potenza massima supera i
30 KW ecc., anche a meno di 300 metri dalla costa.
Perciò, al momento di un eventuale controllo, si deve soltanto
dimostrare di essere in possesso della patente necessaria per la
navigazione effettivamente svolta, anche se la barca è abilitata per
distanze maggiori.
La normativa ha anche recepito alcuni principi stabiliti da sentenze
della magistratura: è possibile, infatti, condurre un'unità con
licenza di navigazione senza limiti anche con la patente inferiore,
cioè entro 12 miglia, a condizione però che non si supera tale
limite; al timone può esservi anche una persona non in possesso di
abilitazione o di abilitazione inadeguata, ma a bordo deve esserci
una persona munita di patente per la navigazione in corso, che ha la
responsabilità della condotta e della direzione nautica dell'unità.
Ci sembra giusto, a questo punto, dare atto all'estensore del
Regolamento di aver pienamente recepito lo spirito di
semplificazione desiderato dal Ministro Burlando e anche la
necessità di trasparenza amministrativa, introducendo inoltre
ampiamente l'autocertificazione prevista dalla legge Bassanini (n.
127 del 15.5.97).
Infine, altra innovazione molto importante, riguarda l'immediato
rilascio della patente una volta superate le prove d'esame.
Tipi di patente, insieme vela e motore, limitazione al solo motore
In relazione alla distanza dalla costa, le patenti sono di tre tipi:
entro 12 miglia dalla costa;
senza alcun limite dalla costa;
per navi da diporto.
Le unità a motore, quelle a vela con m.a. e i motovelieri, hanno
perduto il regime giuridico che le caratterizzava. Con la riforma
della nautica non esiste più la distinzione delle unità da diporto
in relazione al mezzo di propulsione.
La patente nautica è unica e abilita al comando delle unità da
diporto (fino a 24 metri) a vela, a vela con motore ausiliario e a
motore.
A richiesta, la patente può essere limitata alla solo comando di
unità a motore entro dodici miglia o senza limiti dalla costa.
Poiché il programma teorico d'esame è comune, il velista col solo
esame pratico acquisisce entrambe le abilitazioni (vela e motore).
Per coloro che hanno conseguito la patente limitata, se vorranno
estendere l'abilitazione anche alla navigazione a vela, dovranno
sostenere soltanto la prova pratica d'esame. Ciò vale sia per le
patenti entro 12 miglia che senza limiti dalla costa.
Se, invece, si vorrà conseguire la patente superiore, cioè da entro
12 miglia a senza limiti, si dovrà sostenere un esame integrativo
teorico sulle materie non comprese nel programma di esame della
patente già conseguita.
Chi ha già conseguito sia la patente vela sia quella a motore, con
documenti separati, in occasione della prima convalida, dovrà
chiedere di riunire le due abilitazioni in un unico documento,
consegnando le relative patenti.
Chi ha conseguito la patente per navi da diporto, che abilita al
comando di unità superiori a 24 metri di lunghezza, può condurre
anche le unità da diporto di lunghezza inferiore, a vela e a motore,
comprese quelle a vela con motore ausiliario e motovelieri.
Per conseguire la patente per navi da diporto, si deve essere in
possesso, da almeno tre anni, dell'abilitazione alla navigazione
senza alcun limite dalla costa (a vela e a motore).
Età richiesta
Per conseguire la patente nautica è necessario aver compiuto i 18
anni, mentre per le unità conducibili senza patente le età minime
sono le seguenti:
14 anni per natanti senza motore, a vela con superficie velica
superiore a 4 mq nonché unità a remi, che navigano entro un miglio
dalla costa;
16 anni per i natanti a motore, per i natanti a vela con motore
ausiliario e i motovelieri con motori di potenza inferiore ai 30 KW
(pari a 40.8 HP) e relative cilindrate;
18 anni per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario,
motovelieri e per quelle a motore di potenza inferiore ai 30 KW e
relative cilindrate che navigano fino a sei miglia dalla costa,
nonché per gli acquascooter o moto d'acqua.
Si prescinde dall'età per coloro che partecipano ai corsi delle
scuole delle federazioni sportive e della Lega Navale Italiana, o ad
allenamenti e attività agonistica, a condizione che dette attività
si svolgano sotto la responsabilità delle scuole e i partecipanti
siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile per i
danni causati alle persone imbarcate e a terzi.
Requisiti fisici
Non possono ottenere la patente nautica coloro che sono affetti da
malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni
psichiche, anatomiche o funzionali che impediscono di svolgere con
sicurezza le operazioni inerenti la patente da conseguire o da
convalidare. Il giudizio in proposito è demandato a un medico
pubblico, con funzioni in materia medico-legale, che può rilasciare
certificazioni di idoneità solo quando accerti e dichiari che le
stesse non pregiudicano la sicurezza della navigazione alla quale la
patente abilita. In caso di dubbi oppure quando siano da giudicare
minorazioni fisiche o eventuali protesi correttive, il giudizio di
idoneità può essere demandato alla commissione medica locale, che
giudica anche nei riguardi dei mutilati e minorati fisici e di
coloro per i quali sia fatta richiesta dall'autorità marittima o dal
prefetto. Tutte le spese dei vari iter procedurali sono a carico
degli interessati. Per essere ammessi all'esame la certificazione
non può risultare di data anteriore a 6 mesi dalla data di
presentazione della domanda d'esame.
Entro 30, giorni, si può ricorrere contro il giudizio delle
commissioni mediche e per la perdita dei requisiti fisici e
psichici, al Ministro dei Trasporti D.G. per la Navigazione e il
trasporto marittimo e interno – che, per gli accertamenti, si avvale
degli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato.
N.B. Molti fanno confusione tra certificato medico patente auto, che
è stato automatizzato e arriva alla Motorizzazione direttamente, con
quello per patente nautica, che invece va ritirato e portato a mano
all'ufficio marittimo, alla motorizzazione Civile o alla scuola che
fa da agenzia.
Indipendentemente dal periodo di validità della patente, l'autorità
marittima e gli Uffici Provinciali exMCTC possono disporre che il
titolare sia sottoposto a visita medica o a esame di idoneità
qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e
psichici prescritti.
Può essere utile sottolineare alcuni aspetti della norma, legati ai
requisiti fisici necessari per il conseguimento delle patenti
nautiche. Tra i requisiti visivi previsti dal regolamento non
compare il visus minimo: in attesa di una integrazione del testo
regolamentare sembra ragionevole risalire all'analoga normativa
prevista dal Codice della strada, normativa dalla quale discendono,
adattati alla navigazione da diporto, i requisiti fisici per le
patenti nautiche. Le eventuali correzioni per visus naturale
inferiore al minimo prescritto, invece, sono dettagliatamente
indicate nel decreto. Per chi non gode della vista da entrambi gli
occhi giunge un incoraggiamento: il visus minimo non corretto
richiesto all'occhio residuo è di 7/10, contro gli 8/10 previsti
dalla norma precedente.
Il regolamento stesso consente ai portatori di handicap, in
particolare dei minorati degli arti, di conseguire le patenti
nautiche. La Commissione medica locale (lo stesso organismo
competente per le patenti auto) può intervenire riducendo i termini
di validità delle patenti, in relazione al tipo di abilitazione
richiesta, alla distanza dalla costa oltre la quale non si può
navigare, alle ore di navigazione, all'assunzione del comando di
sole unità a motore nonché le eventuali protesi. Anche con il
vecchia normativa ci si poteva rivolgere alla Commissione medica ma
ora la norma è più chiara, poichè prevede espressamente una sorta di
patente speciale per la nautica da diporto, in analogia a quanto già
avviene per le patenti automobilistiche. Nella sostanza, comunque,
viene confermato il principio informatore della sicurezza in mare:
gli handicap degli arti non devono essere tali da menomare forza e
prontezza dei movimenti necessari per effettuare le manovre per il
comando e la condotta delle unità da diporto.
Requisiti morali
Neanche possono ottenere la patente coloro i quali sono stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o che
sono stati condannati a una pena superiore a tre anni e ad altre
condizioni previste dall'art. 6 del regolamento (leggi n.1423/56,
n.327/88, n.575/65, n. 685/75 e successive modificazioni, n. 39/90 e
D.P.R. N. 43/73), salvo che, nel frattempo, non siano intervenuti
provvedimenti di riabilitazione.
Sospensione della patente
La patente nautica può essere sospesa temporaneamente qualora non
sussistano più i necessari requisiti fisici e psichici. Il recupero
dell'idoneità va comunque attestato con una nuova certificazione
medica.
Sono anche causa di sospensione:
la conduzione o il comando dell'unità da diporto in stato di
ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o
stupefacenti (sospensione max 6 mesi);
atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumità
pubblica e da produrre danni (sospensione max 3 mesi);
la richiesta del prefetto, per motivi di pubblica sicurezza
(sospensione max 6 mesi).
Infine la patente è sospesa a causa l'inizio di un procedimento
penale per i delitti di omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime
colpose, per i delitti contro l'incolumità pubblica ecc. di cui all'art.
25 del regolamento.
La sospensione è annotata sulla patente.
Chi rilascia le patenti
Entro 12 miglia dalla costa:
gli Uffici Circondariali Marittimi e le Capitanerie di porto oppure
gli uffici provinciale della ex MCTC.
Senza limiti dalla costa: le Capitanerie di porto e gli Uffici
Circondariali Marittimi.
Navi da diporto: le Capitanerie di porto.
La legge
n. 172, del 2003 di riforma della nautica prevede una revisione
delle competenze degli uffici marittimi e della motorizzazione
civile in materia di nautica da diporto ma, nonostante il tempo
trascorso, il provvedimento non è stato ancora emanato.
Procedure per ottenere la nuova patente per le unità da diporto
La domanda, come indicato sopra, può essere presentata sia agli
exUffici provinciali della MCTC sia agli uffici marittimi
(Capitanerie di Porto e Uffici Circondariali marittimi) quando si
richiede la patente entro 12 miglia, solo agli uffici marittimi
quando si richiede la patente senza limiti.
Essa deve essere compilata in duplice copia, di cui una in bollo,
conforme al fac-simile,
fac-simile, che pubblichiamo in un box a parte, e corredata dal
certificato medico rilasciato da un medico pubblico con funzioni in
materia medico-legale, da due foto formato tessera e dall'attestato
del pagamento della tassa di ammissione agli esami.
La seconda copia della domanda, datata e protocollata, viene
restituita dall'ufficio al candidato e costituisce, con il documento
di identità personale, autorizzazione provvisoria per le
esercitazioni pratiche in barca. Essa ha validità di tre mesi,
prorogabili per altri 3. L'esame non può essere sostenuto se non
siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data della presentazione
della domanda.
Entro il termine di validità dell'autorizzazione il candidato deve
prenotarsi (per iscritto o anche a mezzo fax) per sostenere l'esame
presso l'ufficio cui ha presentato la domanda, consegnando
contestualmente le ricevute di pagamento delle tasse e dei tributi
previsti.
Nei 45 giorni successivi alla prenotazione egli sarà chiamato a
sostenere le prove di esame. Se sarà dichiarato idoneo, la patente
gli sarà consegnata al termine delle prove stesse. Chi non supera
l'esame, teorico o pratico può ripetere la prova, una sola volta,
senza dover ripagare tasse o tributi. Il candidato assente una volta
può ripresentare la richiesta per sostenere l'esame una seconda
volta.
Commissioni d'esame
Per evitare le lunghe attese e rispettare i termini stabiliti, è
previsto che presso gli uffici marittimi possano operare
contemporaneamente più commissioni di esame, formate da personale
altamente qualificato.
Un'agevolazione per le scuole nautiche è rappresentata dalla
possibilità di ottenere, su domanda e accollandosene le relative
spese, che le commissioni d'esame possono operare anche presso le
loro sedi quando i candidati siano più di dieci.
L'esaminatore è unico per le patenti entro le 12 miglia; sono invece
due per le patenti senza alcun limite. Nel corso della prova pratica
a vela, la commissione è integrata da un esperto velista (nominato
dalla F.I.V. o dalla L.N.I.). La prova pratica per l'abilitazione
entro le 12 miglia è svolta con un'unità da diporto a vela con
motore ausiliario (può essere anche un natante), riconosciuta idonea
dalla commissione di esame. Per la patente motore si utilizza, per
la prova pratica, un'unità a motore.
Per la patente senza limiti la prova pratica va effettuata con
un'unità iscritta al R.I.D. e abilitata alla navigazione per la
quale si richiede la patente.
Per la patente per nave da diporto, qualora non si disponga di una
nave, la prova pratica può essere svolta con un'imbarcazione di
lunghezza non inferiore a m 20.
Tassa per il rilascio della patente
La tassa per il rilascio della patente per le navi e le imbarcazioni
è stata soppressa. La marca da bollo per le eventuali domande da
presentare agli uffici marittimi resta di Euro 14,62.
Scuole nautiche
Per l'educazione marinaresca e la preparazione teorico-pratica per
il conseguimento delle patenti sono state da tempo istituite le
"scuole nautiche", che per operare devono essere munite di
un'apposita autorizzazione rilasciata dalla provincia, alla quale ne
spetta anche il controllo amministrativo.Le scuole nautiche
attualmente esistenti, iscritte presso la Camera di Commercio, e le
autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 317/1995,
possono richiedere tale autorizzazione alla competente provincia,
purché abbiano idonee sistemazioni logistiche, attrezzature
marinaresche e strumenti nautici, nonché insegnanti qualificati e
dispongano di unità da diporto corrispondenti ai corsi di
insegnamento effettuati. Nel frattempo, in attesa della normativa
provinciale, le scuole nautiche continuano a operare presso gli
Uffici marittimi, con le norme attualmente in vigore. Per le nuove
scuole nautiche è necessario attendere l'emanazione del regolamento
provinciale.
Bollo annuale della patente nautica
Il bollo annuale per la patente nautica è stato abrogato dalla legge
n. 488 del 23.12.1999 (Finanziaria 2000).
Aggiornamento e convalida
A similitudine di quanto avviene per le patenti di guida
automobilistiche, per l'aggiornamento e la convalida delle nuove
patenti è previsto l'invio a domicilio di un talloncino autoadesivo.
In attesa che gli Uffici organizzano la propria struttura interna,
le patenti nautiche potranno continuare ad essere rinnovate con le
modalità previste dalla precedente normativa.
Durata, convalida e sostituzione delle patenti
La patente è soggetta a rinnovo e la sua validità dal momento del
rilascio o della convalida è di 10 anni, ridotta però a 5 per i
titolari che abbiano superato i 60 anni e anche a meno per coloro
che siano affetti da infermità fisiche o psichiche o minorazioni
anatomiche o funzionali. La patente può essere rinnovata in ogni
tempo. Se la convalida viene richiesta prima o dopo la data di
scadenza, la durata successiva decorre dalla data della convalida.
Per la convalida il titolare deve presentare domanda in doppia
copia, di cui una in bollo, direttamente o con raccomandata
all'ufficio marittimo (Capitanerie e Uffici Circondariali marittimi)
o all'Ufficio Provinciale della MCTC che ha provveduto al rilascio.
Essa va corredata del certificato di idoneità fisica (in bollo) di
un medico pubblico (USL, medico militare o altri) con funzioni in
materia medico legale; il richiedente deve dichiarare di possedere i
necessari requisiti morali e, nel caso, l'eventuale possesso di
altra abilitazione al comando di unità da diporto, compilando a tale
scopo i quadri a) b) e) ed f) dello schema di domanda che
pubblichiamo
nel box a parte
È previsto che il competente ufficio provveda alla convalida della
patente nautica in possesso a vista ovvero invii all'interessato,
entro 30 giorni, un talloncino adesivo (da apporre sul documento)
sul quale sono annotate anche le eventuali prescrizioni risultanti
dal certificato di idoneità fisica.
Cambio di residenza
Per comunicare l'eventuale cambio di residenza si segue la stessa
procedura di cui sopra, comunicando con raccomandata all'ufficio che
ha rilasciato la patente, la dichiarazione sostitutiva del
certificato di residenza, compilando il quadro A del
fac-simile pubblicato in queste pagine. La modifica viene
registrata sul Registro delle patenti nautiche.
Patenti deteriorate o illegibili
Sono sostituite seguendo la stessa procedura della convalida, ma con
l'aggiunta di due foto, di una marca da bollo da Euro 14,62, dello
stampato a pagamento (nel 2004 Euro 1,44). La validità del duplicato
è la stessa del documento sostituito, che viene ritirato e comunque
annullato.
Smarrimento o distruzione della patente
Lo smarrimento, sottrazione o distruzione della patente va
denunciata all'autorità di Pubblica Sicurezza che rilascia
attestazione della denuncia resa. Il titolare, per ottenere il
rilascio del duplicato, deve presentare al competente ufficio, oltre
alla domanda, in duplice copia, sullo schema citato, l'attestazione
della P.S., le ricevute comprovanti il pagamento del tributo
previsto, due foto formato tessera. Copia della domanda, restituita
all'interessato, gli consente di comandare e condurre unità da
diporto, nei limiti dell'abilitazione posseduta, per la durata di 30
giorni.
Il duplicato della patente ha la validità del documento sostituito.
Le patenti nautiche conseguite in un Paese estero (anche se
comunitario) non possono essere convertite con quelle previste dalla
legge italiana. Gli stranieri e gli italiani residenti all'estero
possono comandare unità da diporto di bandiera nazionale nei limiti
dell'abilitazione in possesso. Tuttavia, i cittadini italiani,
quando rientrano definitivamente in Italia, devono munirsi della
patente nautica, non essendo più autorizzati al comando di unità da
diporto con un'abilitazione estera. Nota: La legge
di riforma della nautica prevede una completa revisione della
normativa nel contesto comunitario e in quello degli accordi
internazionali.
Stampati a pagamento
Alla consegna della licenza di navigazione bisogna pagare lo
stampato, di importo annualmente variabile, comunque di modesta
entità.
Sanzioni
Chi dimentica la patente a terra è punito con la sanzione
amministrativa da Euro 50,00 a Euro 500,00, mentre condurre un'unità
da diporto senza aver mai conseguito la patente nautica, ovvero la
stessa è stata revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti,
comporta una sanzione amministrativa che va da Euro 2.066,00 a Euro
8.263,00 nonché la sospensione della licenza di navigazione
dell'unità, che viene annotata sul documento, per la durata di 30
giorni. La sanzione è raddoppiata nel caso di nave da diporto.
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